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Energie rinnovabiliDecreto legge 13 agosto 2011, n. 138

di Osservatorio Energia - 13 Agosto 2011
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L’art. 7 del d.l. introduce alcune modifiche all’art. 81, comma 16, del d.l. n. 112/2008, come già modificato con la legge di conversione n. 133/2008 e n. 99/2009. In particolare, la disposizione elimina l’esenzione dall’applicazione dell’addizionale Ires precedentemente prevista per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biomasse, solare-fotovoltaica, eolica).

 

(omissis)

Articolo 7

Attuazione della disciplina di riduzione delle tariffe elettriche e misure di perequazione nei settori petrolifero, dell’energia elettrica e del gas

1. Al comma 16 dell’articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all’alinea, le parole: “superiore a 25 milioni di euro”, sono sostituite dalle seguenti: “superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro”;

 

b) la lettera c) è sostituita dalle seguenti: “c) produzione, trasmissione e dispacciamento, distribuzione o commercializzazione dell’energia elettrica; c-bis) trasporto o distribuzione del gas naturale”;

 

c) le parole da: “La medesima disposizione” fino a “o eolica” sono soppresse.

 

2. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 16 dell’articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

 

3. Per i tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, l’aliquota dell’addizionale di cui al comma 16 dell’articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aumentata di 4 punti percentuali.

 

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non rilevano ai fini della determinazione dell’acconto di imposta dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

 

5. A quanto previsto dai commi 1 e 3 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell’articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, relative al divieto di traslazione dell’onere sui prezzi al consumo.

 

6. Dall’attuazione del presente articolo derivano maggiori entrate stimate non inferiori a 1.800 milioni di euro per l’anno 2012 e 900 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.

 (omissis)

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011;138

 


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