Corte di Giustizia Ue, sentenza 21 luglio 2011, n. 2/10

La Corte ha stabilito che la direttiva sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; la direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici; la direttiva sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità e la direttiva sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a una normativa che vieta l’installazione di aerogeneratori non finalizzati all’autoconsumo su siti appartenenti alla rete ecologica europea Natura 2000, senza alcuna previa valutazione dell’incidenza ambientale del progetto sul sito specificamente interessato, a condizione che i principi di non discriminazione e di proporzionalità siano rispettati.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010J0002:IT:HTML