TAR Puglia, Lecce, sez. I, sentenza 18 luglio 2011, n. 1373
Il TAR Puglia ha dichiarato l’illegittimità della sospensione della DIA per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza inferiore ad 1 MW adottato da un Comune sul presupposto che la documentazione grafico descrittiva prodotta dall’istante non fornisse “soddisfacenti elementi per valutare la sintonia dell’intervento con le direttiva di tutela del paesaggio rurale” e che il Comune non si fosse “ancora dotato di un regolamento che disciplini le modalità di installazione degli impianti in questione anche nelle zone classificate agricole dal vigente strumento urbanistico”.
In relazione al primo profilo, il TAR ha ritenuto che il provvedimento fosse viziato da evidente difetto di motivazione.
In relazione al secondo profilo, il giudice amministrativo si è richiamato all’art. 23 del testo unico edilizia (espressamente richiamato dalla legge regionale n. 1 del 2008, ratione temporis applicabile alla fattispecie), secondo il quale non è consentita la inibitoria dell’intervento che si intende realizzare se non per la riscontrata assenza di una o più delle condizioni stabilite dalla normativa vigente al momento della scadenza dei termini previsti per la formazione del titolo edilizio, senza poter mai invocare al medesimo fine atti regolamentari che allo stato risultano solo in corso di predisposizione.
Il TAR ha altresì ritenuto che il potere inibitorio esercitato dall’amministrazione, oltre a porsi in contrasto con quanto previsto dall’art. 21-quater della legge n. 241 del 1990, violasse anche il principio di legalità dell’azione amministrativa, in quanto non contemplato neppure dalla normativa di riferimento (d.lgs. n. 387 del 2003 e DPR n. 380 del 2001).
Infine, ha ritenuto che il provvedimento contrastasse anche i principi fondamentali di semplificazione stabiliti dalla legislazione statale in materia di energia (d.lgs. n. 387 del 2003), la quale prevede termini perentori per la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi, sì da non tollerare sospensioni sine die del procedimento.