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Energie rinnovabiliTAR Puglia, Lecce, sez. I, sentenza 18 luglio 2011, n. 1365

di Osservatorio Energia - 18 Luglio 2011
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L’art. 1-quater del decreto legge n. 105 del 2010 (cd. salva-DIA) consente la salvezza degli effetti dei titoli abilitativi formatisi in relazione ad impianti di energie rinnovabili recanti soglie superiori rispetto alla disciplina statale, per effetto di leggi regionali dichiarate poi incostituzionali (nella specie, sentenza della Corte Cost. n. 119/2010). Tale norma si applica anche al permesso di costruire comunale (ma non anche all’autorizzazione espressa regionale). L’articolo in esame subordina, poi, la salvezza della DIA al completamento ed all’esercizio dell’impianto entro una certa data (150 gg. dal’entrata in vigore della norma). Se questo è vero per le procedure in cui, fisiologicamente,alla DIA sono seguiti i lavori, è parimenti vero per i casi in cui l’intervento dell’autorità ha impedito l’operatività della DIA. Il TAR Lecce sostiene che infatti che  “l’effettività della norma, connotato essenziale della giuridicità, impone che il lasso di tempo sia utilizzabile per completare la fattispecie con l’attivazione dell’esercizio; ciò porta a ritenere che l’impossibilità di eseguire i lavori dovuta ad un ordine di sospensione o all’annullamento del titolo, lungi dall’impedire la salvezza delle DIA, comporti lo spostamento in là della data ultima per il conseguimento della salvezza”.

Per quanto attiene al titolo idoneo a dimostrare la disponibilità dell’area sulla quale installare l’impianto, il TAR afferma che l’art. 11 del DPR n. 380 del 2001, nel prevedere che il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo, richiede, quale titolo astrattamente idoneo a legittimare la richiesta del permesso di costruire, la sussistenza di una situazione giuridica assimilabile alla proprietà o, eventualmente, alla qualificata aspettativa di poter esercitare le prerogative del proprietario sull’area in cui si intende realizzare un determinato intervento. Rientra in tali ipotesi anche la stipulazione di un contratto di opzione il quale, per la sua configurazione di sostanziale proposta irrevocabile, è idoneo a far insorgere, in capo all’interessato, una situazione di aspettativa qualificata.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione%201/2010/201001387/Provvedimenti/201101365_01.XML


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