Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza 18 luglio 2011, n. 3073
L’ordinanza sospende l’esecutività della sentenza del T.A.R. Lazio del 12 maggio 2011, n. 4915 che concludeva, al termine di tutta una serie di considerazioni, nel senso che non sarebbe stato possibile, fino alla cessazione dello stato di emergenza, conferire extra-regione rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi provenienti dagli STIR campani, in mancanza o al di fuori specifici accordi stipulati tra la Regione Campania e le regioni disponibili ai conferimenti nel proprio territorio.
Al contrario il Cds, con l’ordinanza n. 3073 del 2011, rileva diversamente che «quanto meno nei limiti della cognizione sommaria caratteristica della presente fase cautelare, appaiono prevalenti le ragioni di favorire lo smaltimento dei rifiuti derivanti da tritovagliatura, mentre appare altresì da riconsiderare l’interpretazione data dal primo giudice in ordine alla caratterizzazione di rifiuti speciali e alla libera contrattazione di cui alle norme costituzionali e comunitarie».