Sentenza 13 luglio 2011, n. 205
La Corte ha dichiarato l’incostituzionalità della proroga delle concessioni di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico di cui all’art. 15, commi 6-ter, lettere b) e d), e comma 6-quater, del D.l. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, perché, pur ascrivendosi le norme de quibus alla materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, di competenza legislativa concorrente, esse pongono un precetto specifico e puntuale e si configurano, dunque, quali norme di dettaglio (vd. anche Corte Cost. n. 1 del 2008).
Le disposizioni impugnate, sono incoerenti rispetto ai principi generali, stabiliti dalla legislazione statale, della temporaneità delle concessioni e dell’apertura alla concorrenza, contrastando con i principi comunitari in materia: seppure per un periodo temporalmente limitato, esse «impedisc[ono] l’accesso di altri potenziali operatori economici al mercato, ponendo barriere all’ingresso tali da alterare la concorrenza tra imprenditori» (sentenze n. 340, n. 233 e n. 180 del 2010).