La manovra finanziaria contenuta nel decreto si occupa, inter alia, all’art 28 del fondo per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti prevedendo un erogazione non superiore al 25% dei contributi per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non più di dieci impianti e per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione.
Degno di nota è, altresì, l’art. 35, commi 8 e 9 che modifica la disciplina di riconversione di impianti di energia elettrica al fine di consentire l’alimentazione a carbone in deroga alle leggi che prevedono limiti di localizzazione territoriale e che condizionino o limitino la suddetta riconversione.
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011;98