Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 5 luglio 2011, n. 4037
Il Consiglio di Stato dichiara la nullità per elusione di giudicato del provvedimento di inibitoria dei lavori di realizzazione di un impianto eolico di 32 Mw sito nella Regione Molise, emanato dal Direttore regionale per i Beni culturali e paesaggistici sulla base della presunta contrarietà dalla D.G.R. 16 novembre 2009, n. 1074 recante “Linee-guida per lo svolgimento del procedimento unico, di cui al comma 3 dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003”.
Il citato provvedimento è infatti posteriore di due anni rispetto all’autorizzazione unica, emanata dal commissario ad acta, all’esito di un primo giudizio contro il silenzio che la Regione Molise aveva serbato sull’istanza della società ricorrente (proposta il 12 novembre 2004), nel luglio del 2007 e confermata dal Consiglio di Stato con decisione n. 1020/2010 a seguito di ricorso proposto dall’associazione Italia Nostra.
Il Collegio basa la sua decisione sul principio “tempus regit actum” (espressamente previsto anche nella stessa Delibera) e sull’impossibilità di classificare il provvedimento quale “sopravvenienza di diritto anteriore al giudicato” (come sostiene la difesa erariale), non potendosi la Delibera in questione qualificare quale “sopravvenienza in senso proprio”.
Si sottolinea come la sentenza in commento rappresenti l’atto finale di una serie di tentativi da parte di Organi statali (Ministero dei Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni archeologici ecc …) “univocamente ispirati dalla volontà di impedire comunque la realizzazione del richiamato intervento”che hanno seguito la decisione n. 1020/2011 del CdS, ciascuno dei quali è stato dichiarato nullo dal Consiglio di Stato medesimo.