Tar Lombardia, Milano, sez. III, sentenza 4 luglio 2011, n. 1737
La sentenza involge la questione della determinazione della tariffa dovuta alle imprese elettriche minori operanti su isole non interconnesse con la RTN, che producono e distribuiscono energia elettrica a prezzi “amministrati”, fissati dall’Autorità in misura inferiore ai costi d’esercizio; tale svantaggio comporta, a favore delle imprese, l’erogazione di integrazioni economiche a carico di un apposito Fondo di compensazione per l’unficazione delle tariffe elettriche, gestito dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico. Con la delibera AEEG ARG/elt 89/09, avente ad oggetto “l’erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell’energia elettrica nell’ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale”, pubblicata in G.U.R.I. n. 211 del giorno 11 settembre 2009, S.O. n. 171), impugnata dalle imprese ricorrenti, l’Autorità ha stabilito per ogni annualità l’acconto per l’anno in corso ed il conguaglio per l’anno precedente, a partire dal 2009. Le imprese lamentano che: a) la delibera modifica il sistema di remunerazione con inserimenti di meccanismi di mercato regolato “unitamente” alla integrazione verticale e ciò rende incerto il quadro economico di riferimento e la stessa copertura dei costi e apre la strada a nuovi complessi contenziosi sul metodo; b) l’attività di vendita verrebbe sicuramente esclusa dall’integrazione verticale con conseguente immediato danno economico certo; c) i loro impianti verrebbero obbligati a produrre per conto di terzi; d) gli oneri di gestione conseguenti all’introduzione di complessi meccanismi di informatizzazione complicherebbero il quadro operativo, comportando nuovi costi con aggravio organizzativo sul funzionamento della gestione degli impianti
Il Tar ha rigettato il ricorso, ritenendo che l’AEEG abbia introdotto gli strumenti tecnici e giuridici necessari a garantire anche agli utenti delle reti non interconnesse una condizione paritaria rispetto agli utenti del sistema nazionale.