Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93

Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE.

Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2011 – Suppl. Ordinario n.157.

In sintesi le novità previste dal Decreto:

1) In riferimento a Terna:

L’art. 36 prevede che il gestore del sistema di trasmissione nazionale non può, né direttamente né indirettamente, esercitare attività di produzione e di fornitura di energia elettrica, né gestire, neppure temporaneamente, infrastrutture o impianti di produzione di energia elettrica”.

La realizzazione e la gestione degli impianti di produzione idroelettrica da pompaggio inclusi nel Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale “sono affidate mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie” da definire entro 90 giorni (dalla data di approvazione del Piano di sviluppo della rete) con decreto del ministro dello Sviluppo economico, da adottare, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Tale decreto dovrà altresì individuare  il “soggetto responsabile dell’organizzazione, della sorveglianza e del controllo delle procedure medesime”, e le modalità “per l’utilizzo dell’energia elettrica prodotta dai suddetti impianti, secondo criteri che assicurino l’effettiva realizzazione degli impianti in tempi definiti, l’efficienza nei costi e l’esclusivo utilizzo di detti impianti per finalità di sicurezza della rete e ottimizzazione della produzione elettrica da fonti non programmabili”.

 Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto “la concessione relativa alle attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica e l’annessa convenzione sono modificate” per garantire l’attuazione del divieto per cui il gestore di rete non può esercitare attività produzione e di fornitura di energia elettrica. La modifica si è resa necessaria, secondo il legislatore, per garantire che “le attività del gestore del sistema di trasmissione nazionale diverse da quelle di programmazione, manutenzione e sviluppo della rete non pregiudichino il rispetto dei principi di indipendenza, terzietà e non discriminazione”.

Terna potrà comunque realizzare e gestire sistemi di accumulo diffusi di energia elettrica mediante batterie e potranno essere “realizzati e gestiti anche dai gestori del sistema di distribuzione, in attuazione dei piani di sviluppo di cui all’articolo 18 del medesimo decreto legislativo.

2) In riferimento al mercato dell’energia elettrica sono previste:

i) più tutele e tempi certi circa le informazioni per famiglie e per le piccole medie imprese;

ii) fermo il diritto alla tariffa stabilita dall’AEEG per gli utenti del mercato convenzionato, viene invece fissato un tempo massimo di tre settimane per chi intenda cambiare operatore;

iii) maggiore sicurezza degli approvvigionamenti, promuovendo gli scambi transfrontalieri e potenziando la cooperazione tra Terna e i gestori degli altri Paesi Membri”;

iv) sviluppo e rafforzamento della rete di trasmissione, attraverso la predisposizione di un piano decennale di investimenti;

E’ utile segnalare che il Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale sarà sottoposto alla valutazione dell’AEEG e all’approvazione del MSE.

È confermato il ruolo dei concessionari delle reti di trasmissione e distribuzione di pianificare lo sviluppo di sistemi di accumulo, utili per favorire lo sviluppo di fonti rinnovabili non programmabile ed ottimizzarne la produzione, e di realizzare e gestire sistemi di accumulo diffusi di energia elettrica mediante batterie.

http://www.governo.it/Governo/Provvedimenti/dettaglio.asp?d=62612