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Il ruolo dello Stato. Il cammino del grande regolatore. Il protagonista irrinunciabile. Quel che è vivo e quel che è morto di J. M. Keynes

di - 23 Giugno 2011
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Se avessi partecipato alla stesura del titolo di questa sessione, più che “Quel che è vivo e quel che è morto di J. M. Keynes” avrei suggerito “Quel che resta degli altri” dopo la perfetta tempesta finanziaria dei tempi recenti.
Ho preso invece lo spunto da “Il cammino del grande regolatore”, per compilare un florilegio di passi tratti da documenti ufficiali al fine di documentare il “salto triplo del grande regolatore” lungo il suo cammino che dura da 150 anni: lo stacco (hop) e il primo balzo (jump), il passo (step) e il secondo balzo (jump) dall’incerto appoggio, il terzo balzo (jump) condizionato dagli interessi, l’atterraggio (lending) deludente.

Lo stacco (hop) e il primo balzo (jump).
Ben conscio dell’arbitrio, propongo che l’avvio del cammino del grande regolatore coincida con l’istituzione della Corte dei Conti (prototipo di autorità indipendente); così come si desume dal dibattito che si tenne alla Camera dei deputati nel 1862: istituire la Corte, si legge, “di modo che tra il Ministero e il Re viene ad interporsi una Commissione” (p. 3668). Netto fu Crispi nel sostenere che la Corte“in un Governo rappresentativo ha il sindacato delle pubbliche finanze[1].
Allora la discussione tra Quintino Sella (Ministro delle finanze che privatizzò l’asse ecclesiastico), il relatore Massimiliano Martinelli (nato a San Giovanni in Persiceto ove ricoprì anche la carica di Sindaco ), Francesco Crispi, Giuseppe Pica, Augusto Mancini, Antonio Zanolini (che fu anche Sindaco di Bologna) ed altri deputati, non fu breve (“ai voti, ai voti”, registra il resoconto parlamentare – p. 3664) ruotando attorno al problema di come e se coinvolgere Parlamento e Governo nella nomina dei vertici della Corte (“che devono fare il riscontro ai ministri quindi essi devono essere indipendenti dal Ministro . Sella. p.. 3663).
Nel dibattito si contrapposero due impostazioni, entrambe tese al rispetto dell’articolo 6 dello Statuto (“il Re nomina tutte le cariche dello Stato”).
La prima sostenuta da Sella assegnava (art. 3) all’esecutivo tale nomina: “I presidenti della Corte, i presidenti delle sezioni ed i consiglieri saranno nominati per decreto reale a proposta del ministro delle finanze dopo determinazione del Consiglio dei ministri” (p. 3664).
In accordo con Sella intervenne Crispi sostenendo di lasciare “al potere esecutivo la facoltà di scegliere i membri della Corte dei conti il che per lo meno ha il vantaggio di far cadere sullo stesso la responsabilità di cotesta nomina”(p. 3658) . Anche se, aveva precisato Sella, “in questione di nomine non c’è alcuna soddisfazione poiché se ne contentano tre e se ne disgustano trenta” (p. 3657).
Ma vi fu anche chi (il relatore Massimiliano Martinelli) introdusse nel dibattito l’esempio del Belgio ove la nomina era di fatto una nomina congiunta di parlamento e esecutivo: “si è proposto che la nomina fosse fatta dietro parere conforme di una Commissione composta dei presidenti e dei vicepresidenti dei due rami del Parlamento” (p.3657).
Oggi, la nomina del vertice della AGCM è dei vertici di Camera e Senato, mentre la nomina di altre Autorità è posta a carico del Governo temperata dall’esame preventivo delle commissioni parlamentari.
Ma il nostro ordinamento contempla anche la nomina della Autorità per le comunicazioni di esclusiva spettanza del Parlamento; realizzando così una sorte di caleidoscopio normativo difficile da ricomporre ad unità e ponendo le condizione perché l’ Autorità per le comunicazioni sia “catturata” non dai vigilati, ma dal sistema politico amministrativo; come si vedrà più avanti.

Il passo (step) e il secondo balzo (jump) dall’incerto appoggio.
Sorvolo su molti decenni (compreso quello che vide l’istituzione dell’IRI[2] e l’emanazione della nuova legge bancaria) per atterrare sul cammino del grande regolatore che muove dai lavori della “Commissione De Maria” (1945) [3] a quelli della Assemblea Costituente che ne discusse nel corso dei suo lavori (1946 – 47)[4].
La Commissione De Maria aveva ben presente l’incombenza dell’IRI nell’economia italiana. Ne discusse senza giungere ad alcuna conclusione, se non quella di ritenere che: “Tenuto conto del costo sopportato dalla Stato (…) per il risanamento di determinate aziende, la cessione fattane ai privati non dovrebbe significare il regalo dei milioni spesi dalla collettività, ma dovrebbe avvenire soltanto a prezzo sicuramente concorrente” [5].
Tuttavia, (p. 197) “Dalle risposte pervenute al questionario emerge che da molti si guarda con favore alla conservazione dell’IRI, come mezzo per sostituire le eventuali deficienze dell’iniziativa privata, oppure per attuare particolari compiti di sostegno e di aiuto, ovvero, per l’attuazione di fini statali nel settore economico”. E ancora (p. 388) “Piuttosto quindi che domandarsi se determinati settori debbano essere riprivatizzati (in quanto un eventuale riprivatizzazione delle imprese statali sottoporrebbe l’economia italiana a un “costo di smobilitazione” pressoché sconosciuto), sembra più logico invece chiedersi se non sia possibile introdurre forme più razionali di esercizio”.
Annota tuttavia la Commissione De Maria che “gli interessati parzialmente favorevoli alle nazionalizzazioni hanno spesso risposto negativamente per quanto riguarda il loro settore, ma talvolta affermativamente per quanto riguarda il settore altrui. Così la Montecatini di Milano, pur negando l’utilità di una nazionalizzazione del settore chimico in quanto “controproducente”, si è dichiarata favorevole ad altre nazionalizzazioni”, nei settori “del credito (…), delle ferrovie (…), dell’aviazione civile (…), dell’industria armatoriale (…), dell’industria alimentare” [6].

Note

1.  Camera dei deputati, sessione del 1861-62. Seguito della discussione del disegno di legge per l’istituzione della Corte dei Conti, pp. 3654-3673.

2.  L’IRI fu istituito con Regio decreto legge 23 gennaio 1933, n. 5 e riformato con d.lgs. 12 febbraio 1948 n.51 ove non si ragiona più di mobilizzazioni per affermare soltanto che “l’IRI gestisce le partecipazioni ed attività patrimoniali da esso possedute”.

3.  Rapporto della Commissione Economica, presieduta dal Professore Giovanni De Maria, presentato all’Assemblea Costituente”, Istituto poligrafico dello Stato,1947 La Commissione venne istituita nel 1945 per svolgere attività di studio e indagine sulla regolazione dei rapporti economici in vista dell’Assemblea Costituente. Il prof. Giovanni De Maria era allora il Rettore dell’Università Bocconi e collaborarono con lui i migliori economisti di cui disponeva il nostro paese.

4.  La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell’Assemblea Costituente, Resoconti. Camera dei deputati. Segretariato Generale. Roma dicembre 1976.

5.  Rapporto della Commissione economica, op. cit. Commissione Industria, I° Volume, p. 192.

6.  Rapporto della Commissione economica, op. cit. Industria, vol. II, p. 318

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