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Il ruolo dello Stato. Il cammino del grande regolatore. Il protagonista irrinunciabile. Quel che è vivo e quel che è morto di J. M. Keynes

di - 23 Giugno 2011
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In coerenza con tale dibattito, dal 1994 – dai tempi cioè del primo mandato dell’amministrazione Clinton – la Federal Communications Commission (FCC)[16], ha iniziato ad assegnare le licenze stesse tramite l’asta competitiva gestita in via telematica e con modalità tecniche tali da garantire il pluralismo degli operatori nei settori di riferimento; facendo per tale via beneficiare anche il Tesoro degli Usa che, secondo alcune stime ha incassato circa 14 miliardi di dollari[17]
A differenza degli Usa, in Italia l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni[18] non decide in merito alle diverse concessioni o licenze, ma “esprime parere al Ministero delle Comunicazioni sullo schema del piano nazionale delle frequenze da approvare con decreto del Ministro delle comunicazioni”(art. 1, c. 6).
La nomina parlamentare dei membri della Autorità (di cui prima si è detto) insieme al ruolo del Ministro ed a quello dalla Commissione parlamentare di vigilanza garantiscono così che il processo di assegnazione di concessioni, licenze ed autorizzazioni per l’uso delle frequenze rimanga, a differenza di quanto avviene negli USA, all’interno del circuito politico-amministrativo.
Altri paesi europei, (Germania, Grecia, Irlanda, Austria, Paesi Bassi) ma non l’Italia, avevano da tempo assegnato alle rispettive autorità più ampi poteri, assai simili a quelli esercitati in USA dalla FCC.
Annotò nel 2003 l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, riportando il giudizio della Commissione europea, che in altri paesi (Italia compresa) “l’autorità di regolamentazione esplica , in misura più o meno ampia poteri di regolamentazione di concerto con il ministro competente. La dispersione dei poteri porta inevitabilmente a una riduzione della certezza del diritto richiesta dal mercato, in particolare nei casi ove le decisioni prese da ministri in materia di licenze o controllo dei prezzi potrebbero sembrare,agli occhi del mercato, influenzate da considerazioni politiche” [19]. Così come mi pare avvenga senza alcun dubbio nel caso della RAI e di Mediaset.
Invece di proporre la concorrenza all’interno del blocco che comprende Rai e Mediaset, il grande regolatore dovrebbe portare la concorrenza fuori da questo perimetro consentendo ad altre new entry di partecipare al grande banchetto della pubblicità, di creare nuove imprese e di assumere giovani talenti. Il ricavato delle aste concorrerebbe al riequilibrio della finanza pubblica, ma,forse, il grande regolatore è captive degli interessi del duopolio televisivo.

L’atterraggio deludente: i venti contrari e il ritorno al passato.
Nel corso delle privatizzazioni, il grande regolatore consentì che molti “poteri forti” preferissero rifugiarsi nel settore domestico per erogare servizi di pubblica utilità protetti dalla concorrenza interna ed internazionale, come l’editoria, gli aeroporti, le autostrade, le telecomunicazioni, la ristorazione, caso mai anche protetti dai “poteri speciali” antiscalata attribuiti al Ministero del tesoro oppure dalla mancata costituzione della autorità di regolazione del settore (come nel caso dei trasporti e della rete idrica). Le privatizzazioni non furono dunque accompagnate dalle liberalizzazioni e dalle apposite normative che riducessero il grado di monopolio (alla Kalecki[20]) di molte imprese.
Invece, gli spazi lasciati vuoti dagli investitori italiani furono rapidamente occupati da acquirenti stranieri: tra il 1992 ed il 2000 su circa 40 dismissioni di aziende cedute con tecniche diverse da quella del collocamento sul mercato e per importi superiori a cento miliardi di lire, circa la metà furono cedute ad acquirenti esteri nei settori alimentare, siderurgico, dell’alluminio, chimico, meccanico, elettromeccanico, delle telecomunicazioni, dell’impiantistica, ecc.. Gli incassi dalle cessioni che hanno condotto al passaggio della quota di comando dagli enti pubblici ad investitori stranieri hanno rappresentato circa un terzo del totale degli incassi dalle cessioni del controllo[21].
Concludo con un’ultima citazione tratta da un recente decreto del grande regolatore, che non ha bisogno di commenti:
a)“sono di rilevante interesse nazionale le società di capitali (…) operanti nei settori della difesa, della sicurezza, delle infrastrutture, dei trasporti, delle comunicazioni, dell’energia, delle assicurazioni e dell’intermediazione finanziaria, della ricerca e dell’innovazione ad alto contenuto tecnologico e dei pubblici servizi”.;
b) la CDP dispone della “possibilità di assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale”. Roma, 11 maggio 2011. Firmato, Giulio Tremonti[22].
Sembra l’IRI dei tempi antichi (magari !), ma potrebbe essere la nuova GEPI dei tempi futuri (che orrore!).

Note

16.  The FCC is directed by five Commissioners appointed by the President and confirmed by the Senate for 5-year terms, except when filling an unexpired term. The President designates one of the Commissioners to serve as Chairperson. Only three Commissioners may be members of the same political party. None of them can have a financial interest in any Commission-related business. Since 1994, the Federal Communications Commission (FCC) has conducted auctions of licenses for electromagnetic spectrum. These auctions are open to any eligible company or individual that submits an application and upfront payment, and is found to be a qualified bidder by the Commission. Cfr. www.fcc.gov.

17.  G.R. Faulhaber,D.J. Farber, Spectrum Management: Property Rights …, op. cit..

18.  Istituita con legge 31 luglio 1997, n. 249 in base ad una libera interpretazione “domestica” della consorella Usa, FCC.

19.  AGCOM, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, La regolamentazione nelle comunicazioni, Allegato alla Relazione annuale, Roma 30 giugno 2003, p. 27.

20.  M. Kalecki,Teoria della dinamica economica. Parte I. Grado di monopolio e distribuzione del reddito, Edizioni scientifiche Einaudi, 1957, p. 1 e ss.

21.  Mediobanca – R & S, Le privatizzazioni in Italia…, op. cit. p. 30, tab. 1.1, pp. 33-35 e tab. 1.4 pp. 40-42.

22.  Ministero dell’Economia e delle finanze, Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, 3 maggio 2011.

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