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Sentenza 15 giugno 2011, n. 187

di Osservatorio Energia - 15 Giugno 2011
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La Corte costituzionale, nel ribadire che la disciplina dei rifiuti ricade nella più generale materia della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ha specificato che il fatto che i rifiuti siano prodotti all’interno di una nave nel corso del tragitto compiuto da questa dal porto di partenza a quello di arrivo pare circostanza irrilevante e non certamente idonea ad attrarre siffatta disciplina alla materia, di competenza regionale concorrente, relativa ai porti e aeroporti civili e alle grandi reti di trasporto e navigazione.

Per altro verso, la Corte ha rilevato l’incostituzionalità dei commi 7 e 9 dell’art. 42 della legge regionale delle Marche n. 16 del 2010. Con tali norme il legislatore regionale delle Marche aveva inteso allocare, con un suo atto legislativo, la funzione amministrativa relativa alla cura delle procedure finalizzate all’affidamento del servizio di gestione della ricordata categoria di rifiuti presso l’ente territoriale Comune, laddove la legge dello Stato (l’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 182 del 2003) ha, viceversa, individuato nella Regione il soggetto pubblico cui tale funzione è assegnata. L’evidenziata discrasia normativa giustifica, afferma la Corte, la pronunzia di illegittimità costituzionale.

Ed infatti non sussiste legittimazione della Regione ad intervenire sulla disciplina relativa all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti ex artt. 196 e 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006, contrariamente a quanto prospettato nel corso del giudizio dalla medesima Regione.

È, infatti, vero che tali disposizioni prevedono, la prima, la assegnazione alla competenza regionale sia della predisposizione, adozione e aggiornamento dei piani di gestione dei rifiuti, che della regolamentazione della attività di gestione dei rifiuti stessi e, la seconda, che nel piano regionale di gestione dei rifiuti sia trattata anche la questione dei «flussi di rifiuti disciplinati da una normativa comunitaria specifica» (che nel caso di specie è costituita dalla Direttiva 27 novembre 2000, n. 2000/59/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico), tuttavia non è dato ricavare da ciò la conseguenza che alla Regione spetti anche la facoltà di riallocare al Comune, con un suo atto legislativo, la funzione amministrativa di cui all’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 182 del 2003.


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