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Energia elettricaConsiglio di Stato, sez. VI, sentenza 15 giugno 2011, n. 3654

di Osservatorio Energia - 15 Giugno 2011
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Il Giudice Amministrativo di appello ha accolto parzialmente il ricorso con cui la Tirreno Power S.p.A. ha contestato il silenzio-rifiuto di Terna S.p.A. sull’ istanza di accesso documentale relativa alla selezione delle proposte contrattuali presentate dai titolari d’impianti essenziali per la produzione e il dispacciamento di energia elettrica, ai fini della remunerazione dei servizi resi; ha invece rigettato il ricorso contro il diniego di ostensione opposto da Terna sulla richiesta di accesso alla relazione rassegnata dalla stessa Terna all’AEEG, ex art. 63.9 della delibera AEEG n. 111/2006, su criteri e modalità di selezione degli impianti qualificati essenziali validi per il 2010.

 La sentenza di primo grado aveva negato il diritto di accesso dell’istante in quanto estranea alla procedura selettiva e dunque priva di un interesse diretto, concreto ed attuale alla conoscenza dei documenti indicati nella domanda di accesso; la domanda si presentava inoltre rivolta ad un controllo generalizzato sull’attività di Terna, in violazione di quanto stabilito dall’art. 14, co. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241.

L’arresto in commento ha negato che il quadro di regolazione della materia preveda una procedura selettiva fra una pluralità di aspiranti ai fini della selezione degli impianti soggetti al regime previsto per le unità qualificate essenziali ai fini della sicurezza del mercato elettrico, ponendo in rilievo la natura autoritativa delle scelte di Terna che incidono sulle imprese operanti nel mercato del dispacciamento, con effetti restrittivi ed in parte ablatori della sfera di libera iniziativa economica. Poiché l’individuazione delle unità essenziali sul fabbisogno del servizio di dispacciamento incidono sul dispiegarsi della domanda ed offerta di energia nel dato segmento di mercato, le relative determinazioni autoritative si riflettono in via derivata sull’andamento complessivo dell’intero mercato del dispacciamento. Con la conseguenza che qualunque operatore nel libero mercato dell’energia elettrica ha una posizione qualificata a conoscere il percorso valutativo e deliberativo di Terna,  sostanziandosi in atti che incidono, con effetto conformativo, sul mercato in cui l’impresa opera in regime di concorrenza. L’impresa stessa ha pertanto interesse a conoscerne gli atti, sia ai fini della tutela giurisdizionale in presenza di situazioni indebitamente limitative, sia della verifica dell’osservanza dei principi d’imparzialità, buon andamento e di correlazione delle scelte effettuate alle attribuzioni dell’autorità che esercita il potere di regolazione.

E’ invece legittimo il rigetto dell’istanza di accesso agli atti inviati da Terna all’AEEG relativi all’individuazione di modalità alternative per l’assolvimento degli obblighi di offerta derivanti dalla titolarità di impianti essenziali, in quanto riguardano un rapporto che non fa capo alla ricorrente e la stessa AEEG ha limitato la cognizione delle condizioni concordate alle sole imprese direttamente interessate, stante l’asimmetria fra gli operatori con unità essenziali ed imprese non incise dal relativo regime.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2011/201101602/Provvedimenti/201103654_11.XML


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