Imposta come home page     Aggiungi ai preferiti

TAR Sardegna, sez. I, sentenza 11 giugno 2011, n. 556

di Osservatorio Energia - 11 Giugno 2011
      Stampa Stampa      

In tema di servizio raccolta e trasporto rifiuti, allorchè in prossimità della scadenza della proroga il Comune contatti la società attuale affidataria del servizio al fine di acquisire la disponibilità ad un’ulteriore proroga del servizio, nelle more di un nuova gara di affidamento, e l’affidataria declini la proposta, alla luce del disposto di cui all’art. 23 bis, d.l. n. 112 del 2008, onde evitare il pregiudizio derivante dall’impedimento alla partecipazione ad altre gare, è legittima l’ordinanza contingibile ed urgente assunta dal Sindaco ai sensi dell’art. 50, d.lg. n. 267 del 2000, al fine di assicurare comunque la continuità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della qualità di servizio essenziale, non suscettibile di subire interruzioni.

E’ inoltre rilevato come, in tal caso, l’avvenuto affidamento del servizio alla società per effetto di un provvedimento extra ordinem, assunto sulla base di presupposti di diritto del tutto diversi da quelli in base ai quali in via ordinaria si procede mediante proroga dell’affidamento in corso, non sia assimilabile a tale ultima ipotesi e quindi non può costituire per la società istante impedimento per l’eventuale partecipazione ad altre gare (cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, 9 luglio 2010 n. 2906).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione%201/2011/201100242/Provvedimenti/201100556_01.XML


RICERCA

RICERCA AVANZATA


ApertaContrada.it Via Arenula, 29 – 00186 Roma – Tel: + 39 06 6990561 - Fax: +39 06 699191011 – Direttore Responsabile Filippo Satta - informativa privacy