Parlamento europeo e Consiglio, direttiva 8 giugno 2011, n. 65

La direttiva n. 65, come precisato all’art. 1 della stessa, «istituisce norme riguardanti la restrizione di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell’ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE».

La direttiva integra la normativa generale dell’Unione sulla gestione dei rifiuti, tra cui la direttiva 2008/98/CE, e il regolamento (CE) n. 1907/2006.

Nei considerando della direttiva è rilevato che «imponendo una restrizione dell’uso di tali sostanze pericolose aumenteranno probabilmente le possibilità e la convenienza economica del riciclaggio di rifiuti di AEE e diminuirà l’impatto negativo sulla salute dei lavoratori degli impianti di riciclaggio».

In particolare, toccano il tema dei rifiuti le disposizioni previste all’art. 6 che prevedono la possibilità di riesame e modifica da parte della Commissione dell’elenco di sostanze con restrizioni d’uso che sono previste in un allegato alla Direttiva. Per esempio, occorrerà considerare se tali sostanze abbiano un impatto negativo in sede di gestione dei rifiuti delle AEE o, piuttosto, se possano dare «origine a una dispersione incontrollata o diffusa nell’ambiente della sostanza o possa[no] dare origine a residui pericolosi, a prodotti di trasformazione o di degradazione mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o altro trattamento di materiali contenuti nei rifiuti di AEE». O, ancora, se tali sostanze possano determinare una «esposizione inaccettabile dei lavoratori che intervengono nella raccolta o nel trattamento dei rifiuti».

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