TAR Molise, sez. I, sentenza 1 giugno 2011, n. 314
Il TAR Molise, aderendo a precedenti orientamenti sul tema (cfr. T.A.R. Sicilia Palermo, I, 2 febbraio 2010, n. 1297 e 20 gennaio 2010, n. 578 nonché C.G.A.R.S. ordinanza 14 ottobre 2009, n. 1032 e 11 aprile 2008, n. 295), ha ritenuto che, nell’ambito di del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica, la mancata indizione della conferenza di servizi o la mancata partecipazione di amministrazioni titolari per legge di una competenza primaria, determina la illegittimità dell’autorizzazione unica.
In particolare, ha ritenuto che il parere espresso dalla Soprintendenza al di fuori della conferenza di servizi sia illegittimo per incompetenza assoluta alla stregua di atto adottato da un’autorità amministrativa priva di potere in materia.
Le predette considerazioni, a parere del TAR, sono oggi avvalorate dagli art. 14-ter, comma 3-bis, e 14-quater, primo comma, della legge n. 241 del 1990 nel testo risultante dalle modifiche introdotte con il Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 che hanno previsto, rispettivamente, che se le opere da autorizzare in Conferenza di servizi sono sottoposte anche ad autorizzazione paesaggistica il “soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del D.Lvo 22 gennaio 2004 n.42” ed, inoltre, che il parere in questione “a pena di inammissibilità deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso”.