TAR Molise, sez. I, sentenza 1 giugno 2011, n. 302

L’ordine di rimozione dei rifiuti presenti sul fondo può essere rivolto al proprietario (o al titolare di diritti reali o personali di godimento) solo quando ne sia dimostrata almeno la corresponsabilità con gli autori dell’illecito, per avere cioè posto in essere un comportamento, omissivo o commissivo, a titolo doloso o colposo.

Deve pertanto escludersi che la norma configuri un’ipotesi legale di responsabilità oggettiva, con conseguente illegittimità degli ordini di smaltimento dei rifiuti indiscriminatamente rivolti al proprietario di un fondo in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell’amministrazione procedente dell’imputabilità soggettiva della condotta. Tale orientamento è stato confermato anche con riferimento al disposto di cui all’art. 192 del d. lgs. 152/2006 (cfr. Cons. Stato, V, 25 agosto 2008, n. 4061 e Cons. Stato, V, 19 marzo 2009, n. 1612).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Campobasso/Sezione%201/2008/200800172/Provvedimenti/201100302_01.XML