TAR Lazio, sez. I ter, sentenza 31 maggio 2011, n. 4915
Il TAR afferma che i rifiuti derivati dall’attività di selezione meccanica di rifiuti solidi urbani sono, a loro volta, rifiuti urbani e non rifiuti speciali, poiché il d.lgs. n. 4 del 2008 ha soppresso la lett. n) dell’art. 2, co. 2 bis del d.lgs. 152 del 2006. Per individuare la disciplina applicabile, infatti, non rileva il codice attribuito ai sensi dell’allegato D del Codice dell’ambiente ma solo la normativa primaria di cui all’art. 184, co. 2 e 3. Dalla qualificazione dei rifiuti in questione quali rifiuti urbani, deriva l’applicazione ad essi del divieto di smaltimento fuori dalla Regione di produzione. A tale divieto, infatti, non sono previste eccezioni dalla disciplina emergenziale per la Campania. Pertanto, il protocollo di intesa con la Regione Puglia, censurato dalla società ricorrente, contenente l’assenso della Regione Puglia ad accogliere rifiuti urbani campani, era stato correttamente stipulato.