Consiglio di Stato, sentenza 31 maggio 2011, n. 3262
Secondo il Consiglio di Stato il “concetto di riutilizzo presuppone lo sfruttamento di un residuo di lavorazione, laddove la miscelazione del gas naturale non ne comporta la trasformazione, sicché si esula dalla nozione di riutilizzo”. Su tale base il Collegio ribalta la decisione del TAR Lombardia e accoglie i ricorsi principali proposti dall’AEEG, ritenendo che al mix di gas utilizzati dalla società appellata per la produzione di elettricità e calore (i residui della lavorazione dell’ammoniaca da parte di un’altra società miscelati con del “gas puro” al fine di neutralizzare l’eventualità di esplosioni) non possa applicarsi interamente il regime Cip 6 e l’esenzione dall’acquisto dei certificati verdi, dovendosi scorporare la quota di gas naturale che non potrebbe in alcun modo essere considerato come scarto di lavorazione. A detta dei magistrati del Consesso, infatti, “La ratio della normativa del settore è la riduzione dei consumi dei combustibili fossili di importazione, tra cui il gas naturale, incentivando la sostituzione di tali combustibili con fonti energetiche alternative”.