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Energia elettricaConsiglio di Stato, sez. VI, sentenza 23 maggio 2011, n. 3107

di Osservatorio Energia - 23 Maggio 2011
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Il Giudice Amministrativo di primo grado aveva respinto il ricorso avverso il decreto prot. DSA-DEC 2009/0000873 del 24 luglio 2009, pubblicato nella G.U. n. 189 del successivo 17 agosto, con cui il Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto proposto da Enel per la realizzazione d’una centrale termoelettrica da 1980 Mw alimentata a carbone e biomasse vergini nella misura massima del 5% su due gruppi, ubicata nel Comune di Porto Tolle (RO), in luogo dell’esistente centrale ad olio combustibile.

Diversamente opinando, i Giudici di Palazzo Spada hanno rilevato che la conversione a carbone dell’impianto è impedita dall’articolo 30 della legge regionale del Veneto 8 settembre 1997, n. 36, il quale dispone che “Nell’ambito dell’intero territorio dei comuni interessati dal Parco del Delta del Po…: a) gli impianti di produzione di energia elettrica dovranno essere alimentati a gas metano o da altre fonti alternative di pari o minore impatto ambientale”.

Ne deducono che, “Perché, quindi – in applicazione della citata disposizione adottata dal legislatore della Regione Veneto- possa essere espressa una valutazione positiva di compatibilità ambientale di un impianto di produzione di energia elettrica diversamente alimentato, è necessaria una quanto mai accurata istruttoria volta a comparare sul piano tecnico ed in concreto l’impatto ambientale potenzialmente correlato al funzionamento della centrale proposta con quello sempre potenzialmente derivante dall’esercizio di impianti che, a parità di energia prodotta, siano tuttavia alimentati a gas metano: adeguata valutazione comparativa di cui l’amministrazione preposta alla formulazione del parere di compatibilità ambientale è quindi tenuta a dare compiutamente atto nella parte motiva, responsabilmente prendendo in considerazione -nel condurre sul piano tecnico il raffronto- ciascuno dei fattori che assumono rilievo nel determinare l’impatto ambientale di una centrale elettrica, salvo successivamente a procedere ad una valutazione di tipo complessivo.

I Giudici del gravame hanno concluso escludendo che nel parere positivo del ministro alla compatibilità ambientale della centrale ‘sia stata svolta la dovuta comparazione analitica‘.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2010/201010216/Provvedimenti/201103107_11.XML

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Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto da associazioni ambientaliste contro la sentenza del T.A.R. Lazio, sezione seconda, n. 32824/2010.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%202/2009/200909584/Provvedimenti/201032824_01.XML.


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