Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20 maggio 2011, n. 3007

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dall’AEEG contro la  sentenza del TAR Lombardia 25 settembre 2009, n. 4731. La sentenza impugnata aveva annullato la delibera AEEG n. VIS 46/08 del 5 giugno 2008 che irrogava nei confronti della AEM Distribuzione Gas e Calore una sanzione di euro 1.493.000,00 per violazione dell’art. 11 del Testo integrato delle disposizioni in materia di qualità dei servizi di distribuzione.

I giudici di appello hanno escluso la ricorrenza del caso fortuito ritenendo che l’onere di diligenza, gravante sull’esercente del servizio di distribuzione, fosse elevato (art. 1176, cod. civ., secondo comma) in considerazione della natura pericolosa dell’attività, suscettibile di incidere sulla sicurezza e sulla incolumità collettive.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2010/201000416/Provvedimenti/201103007_11.XML