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Energie rinnovabiliTAR Piemonte, Torino, sez. I, sentenza 4 maggio 2011, n. 451

di Osservatorio Energia - 4 Maggio 2011
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Il TAR ha rigettato il ricorso proposto da un Comune avverso l’autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia di Cuneo ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003 per la realizzazione di parco fotovoltaico nel suo territorio. In particolare, il Comune lamentava l’incompatibilità urbanistica dell’impianto alla luce della disciplina comunale, che vietava la realizzazione degli impianti in oggetto sui terreni agricoli di capacità d’uso dei suoli dalla I alla V classe.

Il TAR ha però ritenuto legittima l’autorizzazione rilasciata dalla Provincia, la quale ha superato il dissenso espresso dal Comune richiamandosi alla normativa nazionale e comunitaria vigente, nonché agli orientamenti espressi dalla Corte Costituzionale.

Sulla base di tali principi, fatti propri anche dal giudice amministrativo, la Provincia ha motivato sostenendo che “il corretto fine e onere di tutelare il paesaggio non può tradursi in un indifferenziato o generalizzato divieto di installazione di impianti nella quasi totalità delle aree agricole del Comune e prescindendo da peculiarità specifiche delle aree poiché tali impianti sono comunque oggetto di particolari discipline incentivate a più livelli”.

Il TAR ha altresì ritenuto che la soluzione adottata dalla Provincia fosse coerente con le sopravvenute linee guida nazionali in materia di autorizzazione agli impianti di produzione di energie rinnovabili, recepite dalla Regione Piemonte proprio per consentire una omogenea e razionale tutela ambientale.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%201/2010/201001446/Provvedimenti/201100451_01.XML


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