TAR Umbria, sez. I, sentenza 3 maggio 2011, n. 124
Nel procedimento di autorizzazione unica di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 387/2003, il procedimento di VIA rappresenta una fase interna al procedimento di rilascio dell’autorizzazione. Ne deriva l’impossibilità di impugnare la VIA in via autonoma. Il termine di impugnazione inizia invece a decorrere non prima del rilascio dell’autorizzazione unica a realizzare l’impianto prevista dall’art. 12, D.Lgs. 387/2003, analogamente alla determina conclusiva della conferenza dei servizi. Secondo il TAR Umbria, infatti, l’introduzione di un atto impugnabile all’interno del procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica, si porrebbe in contrasto con gli obiettivi di semplificazione e velocizzazione imposti agli Stati membri dall’art. 7 della direttiva 77/01/CE. In conformità a tali principi deve essere interpretato anche l’art. 7 della legge regionale Umbria n. 11 del 9 aprile 1998, laddove qualifica mero “giudizio motivato” la valutazione di compatibilità ambientale, confermando la natura endoprocedimentale della determinazione assunta dalla conferenza di VIA di competenza della Regione.