Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 3 maggio 2011, n. 2610
Il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi su una controversia relativa alla realizzazione di un impianto tecnologico a conversione energetica fotovoltaica di potenza inferiore a 1 MW, ha riconosciuto l’illegittimità – per eccesso di potere – di un decreto del Soprintendente del Ministero per i beni e le attività culturali che annullava l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune per la realizzazione dell’impianto in questione.
Secondo il Consiglio di Stato, infatti, la Soprintendeva erroneamente non aveva tenuto conto del fatto che il provvedimento comunale non solo motivava diffusamente in ordine alla compatibilità paesaggistica dell’impianto ma proponeva anche accorgimenti utili a diminuirne l’impatto con l’ambiente.