Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 27 aprile 2011, n. 2463

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dall’AEEG contro la sentenza del TAR Lombardia Sez. IV n. 03726/2005 riconoscendo all’AEEG, anche a seguito dell’avvenuta liberalizzazione del mercato del gas, poteri di regolazione volti a garantire la libera concorrenza fra gli operatori. Nel caso di specie, ha riconosciuto legittima la delibera n. 248 del 29 dicembre 2004 con cui l’Autorità ha reso obbligatoria (art. 1.2.) l’introduzione nei contratti di compravendita al dettaglio di una ‘clausola di salvaguardia’ che limita al 75% l’aumento dei prezzi, qualora il costo dei prodotti petroliferi superi una soglia di riferimento (20-35 dollari al barile, calcolato secondo il prezzo del Brent).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2006/200600171/Provvedimenti/201102463_11.XML