TAR Puglia, Lecce, sez. I, sentenza 13 aprile 2011, n. 657
Il TAR Puglia annulla la delibera di Giunta Regionale n. 2259/10 nella parte in cui impone retroattivamente il pagamento di ulteriori oneri istruttori per il procedimento di autorizzazione unica alla realizzazione e all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Ai sensi dell’art.4, l. 18 aprile 2005 n. 62, infatti, “Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell’attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati, … secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche.”
Il costo dell’istruttoria, dunque, deve essere “predeterminato e pubblico”. La richiesta di versamento degli oneri istruttori integrativi da parte della Regione viola il principio di predeterminatezza posto dal citato art. 4, in attuazione del principio più generale di irretroattività dell’imposizione patrimoniale.
Il momento in cui tale onere deve essere quantificabile è la data di presentazione della domanda. In caso contrario, gli oneri istruttori non potrebbero essere quantificati dai soggetti che attivano la procedura, impedendo così agli stessi di formare un piano economico consapevole.