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Energie rinnovabiliTAR Toscana, sez. II, sentenza 7 aprile 2011, n. 629

di Osservatorio Energia - 7 Aprile 2011
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Il TAR Toscana, chiamato a pronunciarsi su una controversia relativa alla sottoposizione a VIA del progetto di un impianto fotovoltaico di potenza inferiore a 1 MW da realizzarsi presso un’azienda agricola, ha chiarito che, dopo l’entrata in vigore dell’art. 27 co. 43 della legge n. 99/2009, la valutazione di impatto ambientale riguarda i soli impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda aventi potenza complessiva superiore a 1 MW.

Il TAR, inoltre, ha ritenuto viziato il diniego di autorizzazione unica espresso dalla Provincia per mancata comunicazione di preavviso di rigetto ex art.10-bis della legge n. 241/90, precisando che, trattandosi di attività discrezionale, il rimedio di cui all’art. 21-octies co. 2. non può trovare applicazione

In merito alla questione dell’inserimento degli impianti sul territorio, invece, aderendo anche all’orientamento ormai consolidato della Corte Costituzionale, il TAR Toscana ha negato che il legislatore regionale possa provvedere autonomamente alla localizzazione dei siti idonei all’installazione degli impianti, anche mediante strumenti di pianificazione urbanistica.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%202/2009/200900872/Provvedimenti/201100629_01.XML


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