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Energie rinnovabiliSentenza 7 aprile 2011, n. 112

di Osservatorio Energia - 7 Aprile 2011
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1. La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), che disciplina le risorse geotermiche, assegnando al patrimonio indisponibile dello Stato le risorse geotermiche di interesse nazionale ed al patrimonio indisponibile regionale quelle di interesse locale ed individua nelle Regioni, o enti da esse delegati, le autorità competenti per le funzioni amministrative riguardanti le risorse geotermiche d’interesse nazionale e locale, mentre individua gli organi statali come competenti nel caso di risorse geotermiche rinvenute nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana.

2.La Corte Costituzionale dichiara infondate le questioni di legittimità dell’art.1, commi 3, 4, 5; ossia, “salva” l’impianto del Dlgs 22/2010, in materia di gestione e l’utilizzazione delle risorse geotermiche, che deve essere osservato anche dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome titolari di competenze primarie in tema di “miniere“.

3. Quanto al comma 6, invece, la Corte ritiene che la Provincia di Bolzano sia tenuta ad osservare le norme statali costituenti riforme economico-sociali per quegli aspetti che riguardano la gestione e la migliore utilizzazione delle risorse geotermiche (siano esse di alta, media o bassa entalpia), mentre mantiene tutti i suoi diritti per quanto concerne gli aspetti economici. In altre termini, spettano alla Provincia i canoni relativi ai permessi di ricerca ed alle concessioni delle risorse geotermiche. Il comma 6 è, pertanto, dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che la disposizione relativa all’appartenenza delle risorse geotermiche ad alta entalpia al patrimonio indisponibile dello Stato non si applichi alla Provincia di Bolzano. Tale conclusione deve estendersi anche alla Provincia autonoma di Trento.

4. La Corte dichiara, infine, non fondate le questioni proposte in riferimento al comma 7. La disposizione impugnata conferisce, in base al principio di sussidiarietà, le funzioni amministrative in tema di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche alle Regioni, e, quindi, anche alla Provincia autonoma di Bolzano, e non risulta, pertanto, in alcun modo lesiva, delle attribuzioni costituzionali della ricorrente. Come, d’altronde, non lesiva, risulta essere la attribuzione ad organi statali delle funzioni amministrative riguardanti le risorse geotermiche rinvenute nel mare aperto e nella piattaforma continentale italiana, posto che si tratta di ambiti di territorio sottratti alla competenza regionale e ricadenti pacificamente in quella dello Stato.

 http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do


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