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Energia elettricaTAR Lombardia, sez. III, sentenza 6 aprile 2011, n. 910

di Osservatorio Energia - 6 Aprile 2011
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La società ricorrente – Società Elettrica di Favignana S.p.A. – è una delle imprese elettriche minori che producono e distribuiscono energia elettrica a prezzi “amministrati” fissati dall’AEEG in misura inferiore ai costi di esercizio. Tale svantaggio comporta a favore di dette imprese, l’erogazione di integrazioni economiche a carico di un apposito Fondo di compensazione per l’unificazione delle tariffe elettriche, gestito dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE), tenuto conto dei criteri fissati dall’Autorità. La CCSE svolge gli accertamenti e le valutazioni tecniche necessarie per la determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria, rilevando in particolare lo scostamento tra i costi sostenuti ed i ricavi tariffari conseguiti dalle imprese. A causa di notevoli ritardi che hanno impedito il regolare adempimento di legge, le imprese interessate sono state destinatarie, a partire dal 1996, di vari provvedimenti preordinati a definire “ora per allora” le aliquote di integrazione. Il ricorso è stato proposto per l’annullamento della deliberazione dell’AEEG riferita alle nuove aliquote d’integrazione tariffaria relative al periodo 1999 – 2007 (n. ARG/elt 168/09 del 10.11.2009) ed alla deliberazione riferita all’anno 2008, con cui è stata sospesa sino al 30 giugno 2010 la restituzione dell’eventuale debito scaturente dalla differenza tra quanto erogato in base a precedenti acconti e quanto risultante con l’adozione delle nuove aliquote. Il G.A. ha confermato i criteri di determinazione delle aliquote ma ha ritenuto priva di giustificazione giuridica la sospensione o dilatazione del termine di adempimento di un’obbligazione restitutoria, essendo divenuta attuale la sua esigibilità.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%203/2010/201000315/Provvedimenti/201100910_01.XML


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