TAR Toscana, sez. II, sentenza 1 aprile 2011, n. 569

Il TAR Toscana ha ritenuto infondati, laddove ammissibili, numerosi motivi di ricorso proposti avverso un provvedimento di rilascio di autorizzazione integrata ambientale per un impianto di smaltimento di rifiuti anche pericolosi. Il TAR, in particolare, che la valutazione di impatto ambientale effettuata precedentemente al rilascio dell’a.i.a. fosse da ritenersi ancora valida. Inoltre, il TAR sottolinea che il fatto che l’impianto avesse un’efficienza energetica pari a zero non è rilevante perché esso non svolge le operazioni di cui alla sigla R1 nella lista di cui all’art. 1, par. 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II a e II B della direttiva 75/442/CEE (oggi 2008/98/CE). Sono infondati anche i motivi con cui si contesta la mancata previsione dell’impianto in questione tra quelli considerati nel piano interprovinciale gestione rifiuti, poiché tale strumento ha carattere meramente programmatorio e non può incidere sul contenuto dell’a.i.a., rivolta esclusivamente all’esercizio dell’impianto.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%202/2008/200800376/Provvedimenti/201100569_01.XML