Sentenza 1 aprile 2011, n. 107
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, paragrafo i) e paragrafo iii), della legge della Regione Basilicata 15 febbraio 2010 n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 e al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale), che estende l’ambito di applicabilità della denuncia di inizio attività (DIA), in relazione alla installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, attribuendo, a tal fine, rilevanza alla collocazione e alle caratteristiche degli impianti stessi.
La Corte ha ritenuto che detta norma contrasti con l’art.12, comma 5, del d.lgs. n. 387 del 2003 e la tabella A allegata allo stesso – secondo il quale «maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività» possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata – in cui è da ravvisare un principio fondamentale della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» che, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Cost., vincola la potestà legislativa concorrente delle Regioni.