Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 8 marzo 2011, n. 1445
Non è solo il soggetto pretermesso a potersi dolere della frustrazione delle regole procedimentali perpetrata ai suoi danni. «Il disposto dell’articolo 8, ultimo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, laddove riserva al soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista la legittimazione a fare valere la violazione non si riferisce, sul piano letterale e sul versante teleologico, al soggetto vittima dell’omissione ma al soggetto portatore dell’interesse sostanziale coinvolto dall’esercizio del potere, come tale titolato a fare valere la violazione delle regole procedurali che possa riflettersi negativamente sulla sua sfera giuridica a seguito della determinazione finale frutto di una non ottimale gestione della procedura».