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Profili di criticità dell’attuale disciplina ambientale

di - 30 Marzo 2011
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Master in Diritto dell’Ambiente dell’Università “La Sapienza”, trascrizione dell’intervento orale svolto in occasione della Tavola Rotonda del 3 febbraio 2011 sul tema “La questione ambientale”

Il diritto è, nel quadro della disciplina dell’ambiente, una delle forme di antropotecnica. Un tentativo dell’uomo di utilizzare alcune forme di disciplinamento, come l’esercizio fisico, per risolvere i problemi cruciali, che attengono alla sopravvivenza della specie. A “tecnologia costante” risultiamo una specie straordinariamente fortunata. La capacità umana di produrre tecniche è centro della stessa natura umana e base delle rivoluzioni economiche. Ha a che fare, inoltre, con il diritto. Non solo esso si tecnicizza, o esso stesso, forse, è tecnica (Irti, Severino). La tecnica, tuttavia, non ha fini e se li deve prendere da qualche altra parte. La tecnica ci permette di fare qualche cosa, ma non è detto che quello che si può fare, poi effettivamente ci serva, quando acquisiamo una vista più lunga di quella di cui, talvolta, siamo capaci. Nella crisi finanziaria, ad esempio, l’innovazione tecnologica ha prodotto enormi crescite quantitative dei mercati borsistici, poi queste si sono rivelate delle bolle. Adesso tutti pensiamo che dobbiamo avere una vista più lunga, per affrontare questi problemi e quindi introdurre un global legal standard. Il diritto ambientale, in fondo, ci parla di problemi simili. Mantenere un equilibrio fra uomo ed ambiente, confidare nelle tecnologie già sviluppate e costringere alle migliori pratiche, incentivare lo sviluppo di nuove tecnologie.
Come giuristi occorre avere una vista più lunga e il diritto ambientale sembra averne. Da giuristi possiamo ragionare sulla possibilità di utilizzare alcuni strumenti.
In virtù di queste premesse metodologiche, possiamo porci alcune domande. Come è costruito il diritto ambientale oggi? E’ adeguato, oppure no?
Possiamo manifestare nei suoi confronti un senso di fortissima insoddisfazione. Non tanto e non solo per la contingenza (fatta delle scelte politiche immediate), quanto per la struttura (determinata dalle scelte di più lungo periodo).
Sul versante della contingenza, è noto che è stata riscritta in questa legislatura gran parte del t.u. in materia ambientale. E’ qui che sorgono le prime insoddisfazioni. Per esempio, è introdotto il Sistri per monitorare i rifiuti; ma c’è una sfasatura tra l’abrogazione delle vecchie sanzioni e l’introduzione del nuovo sistema, sicché oggi c’è chi dice fra i giuristi che non ci sono sanzioni per l’omessa tracciabilità dei rifiuti. Un altro esempio: è stato introdotto un nuovo sistema di misurazione delle PM10 e di altre sostanze venefiche nell’atmosfera. Esso è un sistema certamente più accurato del passato che coinvolge tutti i livelli istituzionali. Nelle pieghe della normativa, però, il benzoapirene, un prodotto particolarmente nocivo, è stato liberalizzato fino al 2013, di questo c’è traccia nella mozione Zamparutti, discussa recentemente, e rigettata dai rami del nostro Parlamento. Ciò dimostra anche come, in genere, vi sia una costante pressione delle lobbies economiche sul modo in cui si fa diritto ambientale. Un diritto che rappresenta un pezzo del diritto dell’economia, è l’antropotecnica che ci serve a limitare gli effetti negativi del modo di produzione dell’economia capitalistica.
Relativamente alla struttura, si osserva come il paradigma su cui è costruito il diritto ambientale, ossia il principio dello sviluppo sostenibile, sia una chimera difficilmente realizzabile nella prassi. Esso richiederebbe la gestione di una quantità tale di dati e informazioni, sul modo e sugli effetti che sono prodotti da ciascuna attività economica, che ci costringerebbe a ricreare il nostro “meccano mentale” sul modo in cui tenere la contabilità delle imprese e delle pubbliche amministrazioni.
L’attenzione è partita, così, proprio dalle imprese.
Il problema, dal punto di vista economico e giuridico, è come noi calcoliamo i danni che gli economisti chiamano esternalità. Per farle diventare elementi del conto delle imprese occorrerebbe cambiare il modo di fare la contabilità (in diritto privato e pubblico). I bilanci dovrebbero essere costruiti diversamente, in maniera tale da tenere conto dello stock di risorse ambientali non riproducibili che vengono consumate ogni volta che c’è un’attività economica. Se così fosse, però, i prezzi dei prodotti crescerebbero a dismisura. Ci si avvede, dunque, come in realtà sia poco desiderabile – per ragioni economiche – una nuova impostazione della contabilità. E’ così spiegato il perché i bilanci non conteggino i costi ambientali. Forse si potrebbe pensare a cambiamenti graduali.
Per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, il governo Prodi fece un disegno di legge che proponeva l’introduzione per le p.a. di una contabilità ambientale; si voleva far iniziare il pubblico a fare questo conto. Ci si rese conto, poi, che ciò avrebbe significato che i costi delle opere pubbliche e i periodi di crisi fiscale sarebbero lievitati fortemente. Resisi conto della difficoltà di gestire questo problema i politici hanno rinunciato. In ogni caso, significherebbe un cambiamento considerevole.
Altro motivo di insoddisfazione attiene alla legislazione. Nonostante l’ambiente sia pacificamente ormai una problematica globale rimane prevalente l’intervento della legislazione nazionale.

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