Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10 marzo 2011, n. 1538

L’art. 16 d.P.R. 9 maggio 2001, n. 244 (Regolamento recante la disciplina delle procedure istruttorie dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, a norma dell’art. 2, comma 24, lettera a), l. 14 novembre 1995, n. 481) dispone che l’Autorità comunichi al privato  le risultanze istruttorie con anticipo di almeno quindici giorni e tenuto conto del termine di conclusione del procedimento (comma 1), con conseguente diritto per gli interessati di presentare memorie e documenti fino a quindici giorni prima del termine di conclusione dell’istruttoria (comma 3).  Il Consiglio di Stato ha qualificato il termine di deposito di documenti come non perentorio ma ordinatorio, ritenendo che a favore della non perentorietà militi anche la considerazione che non sempre la comunicazione delle risultanze istruttorie da parte dell’AEEG avviene con congruo anticipo rispetto a tale termine di quindici giorni, e dunque si deve consentire un lasso temporale successivo alla comunicazione delle risultanze istruttorie. Pertanto, la comunicazione delle risultanze istruttorie deve considerarsi l’atto di riferimento temporale dell’esercizio della facoltà di difesa.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2009/200908327/Provvedimenti/201101538_11.XML