Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10 marzo 2011, n. 1538
L’art. 16 d.P.R. 9 maggio 2001, n. 244 (Regolamento recante la disciplina delle procedure istruttorie dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, a norma dell’art. 2, comma 24, lettera a), l. 14 novembre 1995, n. 481) dispone che l’Autorità comunichi al privato le risultanze istruttorie con anticipo di almeno quindici giorni e tenuto conto del termine di conclusione del procedimento (comma 1), con conseguente diritto per gli interessati di presentare memorie e documenti fino a quindici giorni prima del termine di conclusione dell’istruttoria (comma 3). Il Consiglio di Stato ha qualificato il termine di deposito di documenti come non perentorio ma ordinatorio, ritenendo che a favore della non perentorietà militi anche la considerazione che non sempre la comunicazione delle risultanze istruttorie da parte dell’AEEG avviene con congruo anticipo rispetto a tale termine di quindici giorni, e dunque si deve consentire un lasso temporale successivo alla comunicazione delle risultanze istruttorie. Pertanto, la comunicazione delle risultanze istruttorie deve considerarsi l’atto di riferimento temporale dell’esercizio della facoltà di difesa.