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Approvato il Decreto per il recepimento della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle rinnovabili. Analisi tra aspettative, obiettivi e criticità

di - 8 Marzo 2011
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Dal punto di vista autorizzatorio si individuano le prime modifiche. Come è noto, in base al Decreto legislativo 387/2003[11], per la costruzione e l’esercizio di impianti da fonti rinnovabili è necessaria l’autorizzazione unica. Con le linee guida previste dal citato decreto ed approvate lo scorso settembre[12] (con circa 7 anni di ritardo), è stato poi chiarito che i piccoli impianti, con capacità di generazione inferiore alle soglie fissate dalla tabella A allegata al decreto, come impianti fotovoltaici fino a 20 kW, impianti a biomassa fino a 1000 Kwe, impianti eolici fino a 60 kW e impianti idroelettrici fino a 100 kW fossero realizzabili con Dia. Per gli impianti minori, cioè impianti fotovoltaici integrati negli edifici, impianti a biomassa fino a 50 kWe, minieolico, piccoli impianti idroelettrici e geotermoelettrici, è sufficiente invece una comunicazione di inizio lavori al Comune perché considerati attività di edilizia libera. Con il Decreto in esame vengono ridefinite tre distinte procedure a seconda della grandezza dell’impianto, e cioè la comunicazione per gli impianti più piccoli, la dichiarazione inizio lavori per gli impianti medi, in cui la DIA è sostituita da una denuncia di impianti a fonti rinnovabili, c.d. Dire (denuncia di impianto alimentato da energie rinnovabili), e l’autorizzazione unica per gli impianti più grandi che andrà rilasciata entro 180 giorni comprensivi della verifica di assoggettabilità se la verifica esclude la Via, altrimenti il termine perentorio è 90 giorni al netto della procedura di Via. La Dia è quindi sostituita dalla Dire, che il proprietario dell’immobile interessato dall’impianto dovrà presentare, anche telematicamente, al Comune entro 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori. Qualora l’immobile sia sottoposto a vincolo, il termine di 30 giorni è sospeso e decorre dalla conclusione del relativo procedimento, se la tutela del vincolo compete ad un’amministrazione diversa dal Comune ed il suo parere non è allegato alla Dire, è previsto che il Comune entro 20 giorni convochi una conferenza di servizi, per cui il termine decorre dall’adozione della decisione conclusiva. La denuncia di impianto deve essere accompagnata da una relazione firmata da un progettista abilitato e dagli elaborati progettuali in grado di asseverare la conformità del progetto agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi. Alla Dire, che ha una validità di 3 anni, bisogna inoltre allegare anche il preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete e accettato dal proponente, nonché l’indicazione dell’impresa alla quale si vogliono affidare i lavori. A fine intervento il progettista o il tecnico abilitato presenta al Comune un certificato di collaudo finale. Nello specifico, è previsto che la Dire sia applicabile agli impianti solari termici da realizzare sugli edifici, mentre nel caso di impianti aderenti o integrati nei tetti degli edifici, che presentano stessa inclinazione e orientamento della falda e non alterano la sagoma del fabbricato, e che secondo le linee guida contenute nel DM del 10 settembre 2010 possono essere considerate attività di edilizia libera, si può ricorrere alla comunicazione di inizio lavori. La Dire si applicherà anche agli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, destinati alla climatizzazione degli edifici, oggetto di un decreto in fase di definizione, nonché per l’installazione di impianti diversi, destinati alla produzione di energia termica, acqua calda e aria negli edifici esistenti e negli spazi privati annessi. E’ inoltre previsto che le Regioni potranno estendere la DIRE agli impianti fino a 1 MW. Questa previsione interviene così a differenziare sul territorio la soglia di potenza massima degli impianti autorizzabili tramite procedura semplificata, contravvenendo a quanto previsto dalla legge delega e limitando così uno sviluppo omogeneo del settore su tutto il territorio, oltre che comportando possibile confusione per gli operatori che dovranno districarsi tra normative regionali differenti. In ogni caso, ed al di là delle modifiche citate, in ambito regolatorio, oltre l’auspicata diminuzione dell’eccessiva burocratizzazione ed al fine di raggiungere gli scopi prefissati, è evidente che sarà certamente necessario poter contare su di una pubblica amministrazione efficiente, competente, e costantemente formata al fine di non svuotare del tutto la portata applicativa delle novelle legislative in tal senso.

Tra le misure più criticate dalle Associazioni di categoria, vi si trova il limite (rimasto invariato, nonostante le polemiche, dallo schema di decreto legislativo approvato a dicembre) del 10% alla quota di terreni agricoli utilizzabili per la produzione da fonti rinnovabili (art. 8), statuizione caldeggiata dal Ministro per le politiche agricole Galan ed accolta positivamente dalla CIA (Confederazione italiana agricoltori), ma fortemente osteggiata dalle altre parti. Assosolare, ad esempio, sottolinea come con la previsione citata si addivenga ad una grave limitazione per gli impianti fotovoltaici a terra realizzati su aree agricole, stigmatizzando così la c.d. ‘paura dell’occupazione dell’agricoltura’, in quanto in base ai dati ISTAT la superficie totale agricola e forestale in Italia è di 19,6 milioni di ettari, di cui 13,2 milioni sono utilizzati per l’agricoltura, se anche tutti i 3 GW del terzo conto energia fossero realizzati in impianti a terra, questi occuperebbero circa 6000 ettari e dunque esclusivamente lo 0,045% della superficie. A tal proposito le Associazioni del settore fotovoltaico[13] avevano già comunicato con una nota congiunta la propria posizione di contrarietà ai vari rappresentanti della Conferenza Unificata riunitasi lo scorso dicembre, al fine di arginare la possibilità di danni economici ingenti agli operatori, e conseguente perdita di investimenti, ribadendo come gli impianti di grossa dimensione sul suolo abbiano un’efficienza maggiore che permette di raggiungere l’obiettivo del 17% di energia da fonti rinnovabili (fissato in termini di quantità di energia rinnovabile prodotta e non di capacità installata).

Note

11.  Decreto legislativo 387/2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”

12.  Decreto 10 settembre 2010 Ministero Sviluppo Economico, Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Tale provvedimento,emanato con grandissimo ritardo (7 anni), si è scontrato con le norme regionali che nel frattempo sono state emanate e che hanno creato un sistema autorizzatorio diverso da Regione a Regione.

13. Assosolare, GIFI, Asso Energie Future e Grid Parity Project.

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