TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sentenza 18 febbraio 2011, n. 316

Il TAR di Brescia non ha accolto un ricorso avverso un provvedimento che disponeva lo smaltimento di carcasse di macchine agricole non funzionanti, arrugginite e prive di parti meccaniche, con cui il ricorrente, proprietario del terreno sul quale si trovavano questi macchinari, affermava che essi non costituissero rifiuti in quanto pertinenti all’attività di commercio di pezzi di ricambio usati di macchine agricole da egli svolta, e insisteva in particolare sulla nozione comunitaria di rifiuto. Il TAR ha ritenuto che il ricorrente travisasse la nozione comunitaria di rifiuto, in quanto anche i beni destinati alla rottamazione sono rifiuti il cui trattamento deve essere autorizzato secondo le regole della normativa sui rifiuti. Il TAR ha anche ricordato che la previsione del Regolamento di igiene comunale non chiede che vi sia un inquinamento in atto, ma soltanto che vi possa essere il pericolo di contaminazioni.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione%201/2010/201000894/Provvedimenti/201100316_01.XML