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Energia elettricaConsiglio di Stato, sez. VI, sentenza 11 febbraio 2011, n. 910

di Osservatorio Energia - 11 Febbraio 2011
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Il procedimento di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300MW termici, disciplinato dal decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, culmina in un provvedimento di autorizzazione del Ministero delle Attività Produttive emanato d’intesa con la regione interessata. Si tratta di un’intesa che, come rilevato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 6 del 13 gennaio 2004, va considerata come “ forte”, nel senso che il suo mancato raggiungimento costituisce ostacolo insormontabile alla conclusione del procedimento”. Il passaggio procedimentale costituito dall’intesa regionale è centrale ed è stato preso in considerazione dall’Accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane del 5 settembre 2002. L’Accordo dispone, in specie, che, allorché un territorio specifico sia interessato da più progetti, le regioni possono promuovere una valutazione comparativa degli stessi sulla base dei criteri fissati dall’Accordo stesso.
Ai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 7/2002, l’autorizzazione alla costruzione delle centrali, rilasciata all’esito di procedimento cui partecipano anche gli enti locali in sede di conferenza di servizi, implica anche variante agli strumenti urbanistici vigenti, sicché la compatibilità con gli strumenti di pianificazione esistenti non può costituire un fattore vincolante.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2006/200603036/Provvedimenti/201100910_11.XML


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