Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 9 febbraio 2011, n. 876
L’AEEG è titolare della funzione “regolatoria” assegnatale dall’art. 2, co. 12, lett. g) e 20, co.1, lett. a), della legge 4 novembre1995 n. 481. L’Autorità è titolare di poteri di regolazione anche nei settori liberalizzati, affinché siano salvaguardate le dinamiche concorrenziali, a tutela dell’utenza. “Infatti, la liberalizzazione di un mercato non comporta automaticamente il passaggio ad una situazione di concorrenza, la cui promozione rientra tra le competenze dell’Autorità, fin quando essa ritenga che il mercato non sia idoneo alla formazione corretta dei prezzi in una reale competizione.”.
Anche in relazione alle modalità di aggiornamento del costo della materia prima nella fornitura del gas naturale ed all’obbligo per le società fornitrici di comunicazione dei prezzi medi mensili, il potere esercitato dall’Autorità è riconducibile alla funzione regolatoria.
A tal fine, AEEG può acquisire i dati relativi alla condotta commerciale di singole imprese, per valutare se emettere un provvedimento regolatorio ad effetti generali.
E’ dunque legittima la valutazione posta a base della delibera della Autorità, secondo cui in un mercato oligopolistico (quale è quello oggetto di disamina) le informazioni “personali” possono essere richieste in vista dell’adozione di un atto “generale”, e non rileva il fatto che l’Autorità avrebbe operato diversamente richiedendo informazioni meno “invasive”.