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Ridurre i tempi per le infrastrutture

di - 5 Febbraio 2011
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In situazioni di questo genere (e degli altri cento tipi che si incontrano) la D.L. è il primo organo che viene chiamato in causa. Ad essa spetta in prima battuta accogliere o respingere la richiesta dell’impresa. Sono situazioni difficili, in cui la D.L. è costretta ad assumersi responsabilità non sue, quale il sindacato sulle intenzioni dell’appaltatore o sulla congruità del progetto.
Ora su questo punto il codice (art. 130) sostanzialmente ripete quanto aveva disposto in ordine alla progettazione nell’art. 90: e cioè che in primis la D.L. è affidata ad un ufficio ad hoc dell’amministrazione o a soggetti privati. Ma è chiaro che se il progetto è perfettamente eseguibile, l’ufficio di D.L. concepito come ufficio dell’amministrazione committente ha un senso; se viceversa si prevede che il progetto sia suscettibile di revisioni in corso d’opera – questo sono le varianti – la D.L. cambia natura. Deve avere il livello professionale del progettista, ed essere quindi in grado di dire o che l’impresa solleva solo polvere o che il progettista non aveva fatto bene il suo lavoro. Si innesca un sistema di incertezze e di responsabilità che non giova a nessuno – tranne che all’impresa in mala fede.

5. Conclusioni.
La situazione che si è cercato qui di rappresentare – da cui dipendono in larga misura la maggior durata dell’esecuzione dei lavori ed i loro maggiori costi – può trovare rimedi, senza eccessive difficoltà.
Il primo, ed il semplice intervento riguarda i requisiti per la partecipazione alle gare. Si è visto come per ogni gara l’impresa debba dimostrare tutto. Questo può essere superato agevolmente, utilizzando il patrimonio di informazioni posseduto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Già l’art. 9 del codice prevede che le stazioni appaltanti possono istituire un ufficio denominato “Sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” il quale può fornire ai candidati la documentazione utile per la presentazione delle candidature e delle offerte, anche per via telematica.
La collaborazione tra l’Autorità di vigilanza e le stazioni appaltanti è chiaramente in re ipsa. Ma in Italia esiste anche un ente pubblico, DigitPA, succeduto al CNIPA quoad nomen, chiamato per legge ad offrire alle amministrazioni collaborazione e assistenza informatica. È di piana evidenza che un’accorta ristrutturazione del patrimonio informativo dell’Autorità consentirebbe
– o alle stazioni appaltanti di acquisire per via telematica dall’Autorità tutti i dati relativi a coloro che chiedono di partecipare ad una gara (l’Autorità deve essere informata di ogni gara che viene bandita);
– o ai concorrenti di farsi rilasciare sempre per via telematica un’unica dichiarazione che li rappresenti e di depositare questa come unico certificato necessario per partecipare alla gara.
Non si dica che ogni gara è diversa da ogni altra. Diverse le une dalle altre sono le opere che le amministrazioni vogliono realizzare. La disciplina della gara è rigorosamente la stessa, salva la legislazione regionale, facilmente digitalizzabile.
Né si dica che le qualificazioni cambiano nel tempo e che quindi è necessario provare ogni volta di possedere i requisiti di carattere generale e professionale. Nulla può sfuggire all’Autorità di vigilanza; non si dimentichino i penetranti poteri di cui dispone. Si può solo aggiungere che tutti coloro che vogliono eseguire lavori di importo superiore ai 150.000 euro devono possedere la certificazione SOA[14] delle loro capacità professionali. Integrare le certificazioni SOA nel patrimonio informativo dell’Autorità è compito cui DigitPA potrebbe attendere, ed anche in tempi brevi ed a costi contenuti.
È superfluo dire che cadrebbe così tutto il contenzioso relativo alle gare, fondato sulla mancata prova del possesso di certi requisiti.
Quanto alla progettazione ed alla direzione dei lavori, il discorso è più complesso perché coinvolge strutture umane, orgogli professionali e, non ultimi, interessi. Ebbene, sembra a chi scrive che il punto di partenza di ogni discorso debba essere la separazione tra funzioni amministrative e funzioni professionali. Funzione amministrativa è decidere l’opera da realizzare con le sue caratteristiche, prescrivere risultati ed eventualmente criteri di progettazione (si è ricordato sopra che il codice è attento ai problemi archeologici), verificarne la completezza e la qualità. Progettare nel senso più pieno del termine – vale a dire, prevedere l’opera finita, e quindi concepire ed organizzare i percorsi di studio, di ricerca e di indagine per rappresentare graficamente e matematicamente tutti gli elementi della sua struttura in rapporto alla realtà fisica in cui l’opera dovrà inserirsi – è compito che solo professionisti della progettazione possono svolgere, integrati ovviamente con le professionalità specifiche necessarie.
Lo stesso deve dirsi per la direzione dei lavori. A prescindere dal fatto che anche l’esecuzione di un progetto perfetto può porre problemi in sé, semplicemente perché spesso si devono fare lavorazioni difficili, la direzione dei lavori richiede la capacità di seguire i responsabili del cantiere, senza sostituirsi a loro, al fine sia di assicurare la stazione appaltante che i lavori si eseguono a regola d’arte, sia, se necessario, di dare un indirizzo per affrontare e superare difficoltà.
La soppressione dei problemi formali nelle procedure di gara, grazie all’uso del patrimonio informativo dell’Autorità di vigilanza; la conseguente drastica riduzione dei ricorsi, ed il conseguente miglioramento della competizione che la gara stimola; la completezza della progettazione, fondata su studi accurati ed affidata a professionisti rigorosamente selezionati; la direzione dei lavori anch’essa affidata a specialisti, del pari rigorosamente selezionati; tutto ciò consentirebbe due risultati.
Il primo in ordine logico è restituire i tecnici delle amministrazioni alla loro funzione: concepire le opere e vigilare sulla loro realizzazione – esserne cioè i garanti nei confronti della collettività.
Il secondo è accelerare i lavori. Tutti, assolutamente tutti, avrebbero interesse a concluderli e chi volesse rallentarli da una parte o dall’altra avrebbe pane per i suoi denti.

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Note

14.  Società Organismo di Attestazione, oggi art. 40 del codice.

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