TAR Toscana, sez. II, sentenza 4 febbraio 2011, n. 224
Sono due i profili di rilievo della sentenza in parola. Il più generale, quale funzione riconoscere alla conferenza di servizi in materia di autorizzazione e gestione di impianti di trattamento di rifiuti. Il particolare, da cui i giudici hanno preso le mosse, quale rilevanza attribuire alla destinazione urbanistica non conforme alla collocazione dell’impianto di smaltimento di rifiuti, ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale, ex art. 208 del Codice dell’Ambiente.
In relazione al profilo particolare, è stato osservato come tale destinazione urbanistica rientri «tra gli elementi che la conferenza di servizi deve tenere in considerazione nell’assumere il proprio parere, sostituendo l’approvazione del progetto ad ogni effetto visti, pareri,, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e costituendo, ove occorra, variante allo strumento urbanistico».
D’altro lato, però, ciò non significa che l’Amministrazione procedente non la debba tenere in considerazione nell’assumere il proprio parere. Al contrario, pur senza far discendere dalla stessa una invalicabile preclusione, l’Amministrazione deve far «rientrare tale profilo in una valutazione complessiva di tutti gli aspetti e di tutti gli interessi in gioco, primo fra tutti, quello della tutela dell’ambiente e della salute».
Più in generale, poi, si è sottolineato come la funzione della conferenza di servizi, in questo ambito, sia di far emergere «le condizioni essenziali e le eventuali criticità connesse alla realizzazione dell’impianto progettato dal soggetto proponente affinché, tenendo conto dell’evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, tutti i rappresentanti degli enti coinvolti possano eventualmente richiedere e acquisire i documenti, le informazioni e i chiarimenti necessari».