TAR Lombardia, Milano, sez. III, sentenza 3 febbraio 2011, n.456
di Osservatorio Energia
- 3 Febbraio 2011
Il TAR ha respinto il ricorso proposto da Eni Spa per l’annullamento del provvedimento sanzionatorio dell’11 marzo 2008 adottato dall’AEEG per violazione dei provvedimenti in materia di coefficiente di adeguamento tariffario. Il TAR ha riconosciuto la legittimità della sanzione inflitta, ritenendo integrata la violazione denunciata dall’AEEG ed escludendo la ricorrenza delle esimenti di cui alla legge 689 del 1981.