Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza 26 gennaio 2011, n. 586

L’art.133 , comma 1, lett. p), richiamato dall’art. 135, comma 1, lett. e) che assegna la competenza funzionale inderogabile delle controversie in materia al TAR del Lazio, sede di Roma, “riguarda però non già l’affidamento della gestione, ma la gestione in sé considerata, in accezione ricollegabile sostanzialmente a quella dell’art.183, comma 1, lett. d, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i.”, pertanto, “l’affidamento della gestione dei rifiuti a seguito di procedura di evidenza pubblica non attiene alla gestione in senso stretto ma costituisce attività meramente preparatoria e strumentale”.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201009514/Provvedimenti/201100586_18.XML