Ordinanza 24 gennaio 2022, n. 31
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità e infondatezza della questione relativa all’art. 15, comma 3, del d.l. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2010, n. 26 ( nullità di compromessi e clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d’interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza).
La Corte ha ritenuto, in particolare, che la riconosciuta sussistenza del rilevante interesse pubblico, di cui risulta permeata la materia relativa alla realizzazione d’interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza, “consente di disattendere anche la censura riguardante una asserita irragionevole limitazione della autonomia privata derivante dal contestato divieto di devoluzione ad arbitri delle controversie”.