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TAR Toscana, sez. II, sentenza 21 gennaio 2011, n. 121

di Osservatorio Energia - 21 Gennaio 2011
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Il TAR ha rigettato il ricorso ritenendolo inammissibile, tra l’altro anche per difetto di legittimazione di una ricorrente residente ad una distanza di quasi mezzo chilometro dall’impianto. Viene ribadito che, ai fini della legittimazione ad agire in giudizio, la mera presenza di una discarica o ad altro impianto per il trattamento e lo smaltimento (o recupero) di rifiuti anche a mezzo di termocombustione, non legittima il proprietario di un bene residente nel Comune nel cui territorio l’impianto insiste ad insorgere avverso gli atti con i quali si provvede all’approvazione del progetto dell’opera sotto i vari aspetti procedimentali o all’autorizzazione alla gestione e/o alla messa in esercizio dell’opera o ancora agli scarichi e immissione nell’atmosfera del prodotto della combustione, laddove non sussista un collegamento diretto, immediato e oggettivo fra quanto deliberato con i suddetti provvedimenti e un interesse giuridico personale del soggetto che si ritiene leso. Interesse personale non astratto, ma concreto e attuale in quanto direttamente inciso attraverso la lesione di un bene al quale l’ordinamento riconosce tutela.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%202/2006/200601621/Provvedimenti/201100121_01.XML


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