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Ordinanza 20 gennaio 2011, n.18

di Osservatorio Energia - 20 Gennaio 2011
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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 20, comma 1, della legge della Regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 4, sollevata, in riferimento all’articolo 114, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo del Lazio, perché successivamente all’ordinanza di rimessione, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n.314 del 2009 che ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera m), LR 4/ 2008, nella parte in cui riserva solo a determinati soggetti la partecipazione alle gare per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, perché tale disciplina è difforme da quella nazionale in materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in base all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., riducendo l’area alla quale si applicano le regole concorrenziali dirette a consentire la piena esplicazione del mercato nel settore degli appalti pubblici a tutti gli operatori economici. Viene ripristinato l’art. 20, comma 1, della LR 4/2007, ferma restando, la competenza della Provincia nell’affidamento del servizio, individuata quale “autorità d’ambito”.

http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0018o-11.html


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