TAR Puglia, Bari, sez. I, sentenza 18 gennaio 2011, n. 101

Il TAR Puglia ha statuito che, ai sensi dell’art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387/2003, il termine massimo per la conclusione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica non può superare i 180 giorni. Le finalità di semplificazione e accelerazione cui la norma è ispirata sono sottolineate anche dalla Corte Costituzionale che, nella sentenza n. 364/2006, ha qualificato tale termine come principio fondamentale in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”.

Ne deriva che, in caso di inerzia da parte della Regione, il Tribunale ha l’obbligo di ordinare all’Amministrazione di definire il procedimento, ovvero di esplicitare le ragioni della sospensione dello stesso e agire, ove possibile, per la rimozione dell’eventuale ostacolo al prosieguo.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bari/Sezione%201/2010/201001388/Provvedimenti/201100101_01.XML