TAR Sicilia, Catania, sez. I, sentenza 14 gennaio 2011, n. 35
Il Tar Sicilia ha precisato che, secondo quanto stabilito dall’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/2003, l’autorizzazione unica – tramite il meccanismo della Conferenza di servizi – sostituisce tutti i pareri e le autorizzazioni altrimenti necessari, comprese le valutazioni di carattere paesaggistico, nonché quelle relative all’esistenza di vincoli di carattere storico-artistico.
Di conseguenza, qualora un parere sia reso al di fuori della Conferenza esso è illegittimo per incompetenza assoluta, al pari di un atto adottato da un’autorità amministrativa priva di potere in materia.