TAR Umbria, sez. I, sentenza 13 gennaio 2011, n. 1
Il TAR ha chiarito che l’art. 15, comma 9, del Dlgs n. 164/2000 – secondo cui gli affidamenti e le concessioni in essere sono mantenuti per un periodo non superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre 2000 – presuppone che il servizio sia stato affidato tramite gara. Ciò implica necessariamente che siano stati predefiniti e comunicati ai potenziali interessati le regole della competizione in applicazione dei principi di imparzialità e parità di trattamento.
Il TAR ha poi precisato che la mancata definizione degli ambiti territoriali di cui all’art. 46 bis del Dlgs n. 164/2000 non impedisce ai Comuni di indire nuove gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas. Diversamente si introdurrebbe una moratoria sine die che impedirebbe l’applicazione dei principi comunitari a tutela della concorrenza.